Apprendiamo dalla stampa specializzata che, in questi giorni di metà febbraio 2018, migliaia di
cittadini che utilizzano vecchi carnet di assegni sono alle prese con le sanzioni comminate per
l’assenza della clausola di non trasferibilità sul titolo di credito emesso o portato in
banca per l’incasso. Per tali ragioni riteniamo opportuno riassumere la nuova disciplina,
entrata in vigore dal 4 luglio 2017 con il Decreto Legislativo n. 90/2017.
Il nuovo sistema sanzionatorio prevede che gli assegni bancari, postali e circolari emessi per
importo pari o superiore a mille euro devono riportare – oltre a data e luogo di emissione,
importo e firma – l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”.
In particolare è opportuno fare attenzione quando vengono utilizzati moduli di assegno ritirati
dalla banca o dalla posta da molto tempo, prima del 30 aprile 2008, e che non presentano la
dicitura “non trasferibile”. Fino a quella data, infatti i carnet di assegni erano in forma
libera senza la clausola di non trasferibilità stampata all’origine.
Dal 4 luglio 2017 sono entrate in vigore le regole sanzionatorie antiriciclaggio che prevedono
sanzioni pecuniarie da 3 mila a 50 mila euro. Detti limiti sono aumentati di 5 volte se gli
importi trasferiti sono superiori a 250 mila euro.
Il procedimento sanzionatorio viene svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali, che in
precedenza prevedevano percentuali di sanzione che andavano dall’1% al 40% mentre ora con
l’introduzione della nuova normativa la sanzione minima è di 3 mila euro che però, a causa
dell’istituto dell’oblazione, si incrementa del doppio, ovvero 6 mila euro, per un eventuale
assegno di mille o più euro anche per la sola semplice clausola di intrasferibilità.
La sanzione di 6 mila euro è prevista sia per chi emette l’assegno, sia per chi riceve l’assegno.
Genera quindi sanzioni complessive per 12 mila euro. Nel caso in cui un soggetto abbia emesso
più assegni privi della clausola “non trasferibile” l’oblazione potrà essere esercitata in una sola
circostanza, preferibilmente per l’importo più alto, mentre per gli altri assegni la sanzione
applicata andrà da 3 mila a 50 mila euro. Nel caso in cui l’assegno sia superiore a 250 mila euro
l’oblazione non è consentita.
L’oblazione è un istituto che può essere esercitato una sola volta nei 365 giorni precedenti
l’atto di contestazione dell’illecito e riguarda sia chi emette l’assegno sia chi lo riceve.
Le banche alla luce della nuova normativa consegnano automaticamente alla clientela assegni
con dicitura di non trasferibilità. Chi vuole utilizzare assegni in forma libera, lo può fare ma solo
per importi inferiori a mille euro, e per poterli ottenere deve presentare richiesta scritta alla
banca. Per ogni modulo di assegno in forma libera è prevista un’imposta di bollo di 1,50 euro che
la banca versa allo Stato.
In sintesi coloro che sono in possesso di vecchi assegni senza la clausola di non trasferibilità
devono apporre la dicitura non trasferibile sull’assegno di importo pari o superiore a mille euro,
al momento dell’emissione, in caso contrario le sanzioni colpiranno sia l’emittente dell’assegno
sia colui che riceve l’assegno.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare Confcommercio Ascom Bologna – Ufficio
Credito: tel. 051/6487602 – email: credito@ascom.bo.it.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Giancarlo Tonelli